I nostri professionisti offrono un servizio di consulenza ed assistenza ad amministratori di condominio ed a singoli condomini in materia di bilancio condominiale, gestione contabile e fiscale del condominio.

Lo studio offre un servizio di revisione dei bilanci condominiali.

Lo studio inoltre assiste la clientela nella predisposizione dei contratti di contratti di locazione, valutando attentamente la possibilità di avvalersi dei vari regimi fiscali (ordinario, cedolare secca), predisponendo la modulistica per il pagamento delle relative imposte e provvedendo a tutti gli adempimenti successivi (registrazione, rinnovi, proroghe, risoluzioni).

 

I nostri servizi

  • Revisione bilanci condominiali;
  • Assistenza fiscale ad amministratori di condominio;
  • Predisposizione ed invio telematico modello 770 condominiale e modelli Cu;
  • Registrazione e gestione contratti di locazione e contratti di comodato.

 

 

 

 

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Circolari informative



Circolare informativa del 03/02/2017


NUOVO OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: TRASMISSIONE DEI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.

 

Il Decreto 1 dicembre 2016  del Ministero dell'Economia e delle Finanze, “visto l'art. 1130 del codice civile, che disciplina le attribuzioni dell'amministratore di condominio”, ha previsto, all’articolo 2, l’obbligo di “Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati   su parti comuni di edifici residenziali” ai  fini  della  elaborazione  della dichiarazione precompilata.

 

Nel dettaglio la norma dispone che:

“Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle Entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al 2016, gli amministratori di condominio

-         trasmettono in via  telematica all'Agenzia delle Entrate,

-         entro il 28 febbraio di ciascun anno,

-         una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonché'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.

-          Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.”

 

Con riferimento ai soggetti obbligati alla trasmissione, si fa espresso riferimento agli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento L’Agenzia delle Entrate a tal proposito ha precisato che:

1)      Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

2)      Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

Per quel che concerne le modalità di trasmissione dei dati, l’ Agenzia delle Entrate, con  un comunicato stampa del 31/01/2017, ha precisato i soggetti obbligati devono predisporre le comunicazioni utilizzando i prodotti software di compilazione e controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; le comunicazioni predisposte dovranno poi essere trasmesse all'Amministrazione fiscale entro e non oltre il 28 febbraio esclusivamente attraverso i canali telematici, utilizzando Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario abilitato.

 

AGGIORNAMENTO DEL 22/02/2017

 

PROROGA SCADENZA PER L’INVIO DEI DATI RELATIVI ALL’ANNO 2016

Con un Comunicato stampa del 21 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate  ha precisato che gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per i dati relativi all’anno 2016, fino al 7 marzo 2017.

L’Agenzia delle Entrate inoltre “fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale”.

 

Dott. Michele Lattanzio

Dottore Commercialista & Revisore Legale

Revisore Condominiale

Ultimo aggiornamento Mercoled' 22 Febbraio 2017

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